In Italia è possibile separarsi seguendo varie modalità:
- in Tribunale (separazione consensuale/giudiziale)
- in Comune (ma solo in determinate condizioni per es. non vi devono essere figli)
- utilizzando le ADR: dall’acronimo inglese di Alternative Dispute Resolution), sono metodi alternativi di risoluzione delle controversie; una serie di tecniche e procedimenti (ad es.: mediazione, negoziazione, arbitrato) di risoluzione di controversie di tipo legale alternative rispetto al giudizio amministrato dagli organi giurisdizionali pubblici.
Le Unioni Civili possono sciogliersi più celermente: non è infatti necessario passare per la formale separazione, ma è sufficiente che i partner comunichino all’ufficiale di stato civile, anche disgiuntamente, la loro intenzione di dividersi.
Il Percorso SiA si può inserire in questa fase in cui i minori non sono tutelati.
Trascorsi tre mesi dalla comunicazione di separazione, diviene possibile proporre domanda di divorzio.
Le strade per divorziare, a questo punto, si uniformano a quelle previste dal nostro ordinamento per il matrimonio e sono tre: in Tribunale, in Comune (qualora ne ricorrano i presupposti) e ricorrendo alla Negoziazione Assistita.